La formazione specifica dei lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, non può essere considerata un semplice attestato da conservare nel fascicolo del dipendente. Deve essere sufficiente e adeguata rispetto ai rischi realmente presenti nell’attività lavorativa e nella mansione svolta.
Formazione pregressa: può essere sempre riconosciuta?
Quando un lavoratore viene assunto e presenta un attestato di formazione specifica conseguito presso un’altra azienda, non è sufficiente verificarne solamente durata e data.
Il riconoscimento della formazione pregressa deve tenere conto della corrispondenza tra la formazione già ricevuta e i rischi ai quali il lavoratore sarà effettivamente esposto nella nuova realtà aziendale.
Quando la formazione precedente può non essere sufficiente
Un attestato può quindi non risultare adeguato quando cambiano la mansione, il settore, le lavorazioni oppure, più semplicemente, i rischi individuati dal DVR.
Pensiamo, ad esempio, a un lavoratore proveniente da un’azienda nella quale non erano presenti rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi o utilizzo di determinate attrezzature: la formazione precedente non può automaticamente coprire rischi sui quali il lavoratore non è mai stato formato.
Quali argomenti devono essere trattati nella formazione specifica?
Questo significa che non esiste un elenco di argomenti da trattare nello stesso modo in qualsiasi corso. Il programma deve essere coerente con il DVR, con la mansione e con il contesto lavorativo.
Potranno quindi essere affrontati, quando pertinenti, rischi legati ad attrezzature, movimentazione dei carichi, agenti chimici e biologici, rumore, vibrazioni, videoterminali, ambienti di lavoro, rischio elettrico o altri rischi effettivamente presenti.
Il DVR diventa il punto di partenza della formazione
La formazione specifica non dovrebbe quindi partire da un programma standard, ma dalla domanda: “Quali rischi incontra concretamente questo lavoratore nello svolgimento della sua mansione?”
È da questa analisi che devono derivare i contenuti del corso e anche la valutazione dell’eventuale formazione pregressa.
Un attestato formalmente valido, infatti, non garantisce da solo che il lavoratore sia adeguatamente formato per i rischi della nuova azienda. La vera verifica deve riguardare la coerenza tra formazione ricevuta, mansione svolta e DVR aziendale.
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