La Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo anche sul D.Lgs. 81/2008.
Tra le modifiche più rilevanti vi è l’introduzione di una nuova tipologia di controllo nell’ambito della sorveglianza sanitaria: la visita medica per ragionevole motivo, prevista nei confronti dei lavoratori impegnati in attività a elevato rischio infortunistico quando vi sia il concreto sospetto che possano trovarsi sotto l’effetto di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope.
Cosa cambia nell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008
La novità è contenuta nell’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, attraverso l’introduzione della lettera e-quater).
La disposizione prevede la possibilità di effettuare una visita medica prima o durante il turno di lavoro quando sussista un ragionevole motivo per ritenere che un lavoratore, addetto a un’attività a elevato rischio infortunistico, si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’obiettivo è essenzialmente preventivo: evitare che una condizione di alterazione possa mettere a rischio non soltanto il lavoratore interessato, ma anche colleghi, utenti o altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Non basta un semplice sospetto
Un elemento centrale della nuova disciplina è proprio il concetto di “ragionevole motivo”.
Non dovrebbe quindi trattarsi di un sospetto generico o di una valutazione puramente soggettiva. L’attivazione della procedura deve essere collegata a una situazione concreta e attuale, supportata da elementi osservabili che facciano ragionevolmente presumere una possibile condizione di alterazione.
Diventa quindi particolarmente importante per l’azienda definire una procedura interna chiara, capace di stabilire come gestire queste situazioni e quali soggetti debbano essere coinvolti.
Quali lavoratori possono essere sottoposti alla nuova visita?
Il legislatore circoscrive il controllo ai soggetti impiegati nelle attività lavorative a elevato rischio infortunistico richiamate dalla normativa in materia di alcol e sostanze stupefacenti.
I principali riferimenti sono l’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 e l’articolo 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, oltre agli Accordi e alle Intese adottati in materia.
Quali sono le attività a elevato rischio?
Possono rientrare, ad esempio, attività che comportano la conduzione di determinati veicoli e mezzi di trasporto, l’impiego di specifiche attrezzature o macchinari, particolari attività di trasporto e altre mansioni espressamente individuate dalla normativa vigente.
L’individuazione dei lavoratori interessati deve pertanto essere effettuata con attenzione, verificando la mansione concretamente svolta e la sua effettiva inclusione negli elenchi previsti dalla normativa.
Non è quindi corretto estendere automaticamente il controllo a tutti i lavoratori soltanto perché operano in un’azienda nella quale sono presenti attività considerate pericolose.
Ragionevole motivo: cosa deve fare il datore di lavoro?
La norma apre un tema particolarmente delicato dal punto di vista organizzativo: chi rileva il ragionevole motivo e come deve comportarsi l’azienda?
La disposizione non individua in maniera dettagliata una singola figura incaricata di riconoscere la situazione. Il datore di lavoro deve tuttavia organizzare la gestione della sicurezza aziendale in modo da poter intervenire quando emergano circostanze potenzialmente incompatibili con lo svolgimento in sicurezza di una mansione a elevato rischio.
Serve una procedura aziendale?
È opportuno che l’azienda definisca preventivamente modalità di intervento che evitino decisioni improvvisate.
Una procedura potrebbe disciplinare, ad esempio, la segnalazione della situazione, il coinvolgimento delle figure aziendali competenti, l’eventuale sospensione cautelativa dalla mansione a rischio e l’attivazione del medico competente.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla riservatezza: le informazioni sanitarie rimangono di competenza del medico competente e devono essere gestite nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
La visita può essere effettuata prima o durante il turno
Uno degli aspetti più innovativi riguarda le tempistiche del controllo.
La visita può infatti rendersi necessaria prima dell’inizio dell’attività oppure durante il turno di lavoro.
Questo elemento distingue nettamente il nuovo accertamento dalle normali visite periodiche programmate nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
Il problema della disponibilità immediata del medico competente
La nuova disciplina pone però una questione molto concreta: cosa accade quando il medico competente non è immediatamente disponibile?
Il problema diventa ancora più evidente nelle aziende che lavorano su più turni, durante la notte, nei giorni festivi oppure in realtà produttive con numerose sedi operative.
Il datore di lavoro e il medico competente dovranno quindi valutare attentamente l’organizzazione della procedura, tenendo conto delle caratteristiche effettive dell’attività aziendale.
Cosa succede dopo la visita medica?
La visita rientra nel sistema della sorveglianza sanitaria previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e coinvolge quindi direttamente il medico competente.
Qualora venga rilevata una situazione incompatibile con lo svolgimento in sicurezza della mansione, potranno derivarne conseguenze sul giudizio relativo all’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile come la possibile inidoneità temporanea.
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