Nuovi obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro: tutto ciò che devi sapere!
Nuovi obblighi per il datore di lavoro
Una delle principali novità è rappresentata dal nuovo comma 7 dell’articolo 37, che riguarda il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Secondo questa disposizione, essi devono ricevere una formazione adeguata e specifica, oltre a un aggiornamento periodico, relativamente ai loro compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo è stabilito dall’accordo che sarà adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sarà compito della Conferenza adottare entro il 30 giugno 2022 un accordo che preveda la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il datore di lavoro. Inoltre, saranno definite le modalità di verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È importante sottolineare che l’adozione di questo accordo rappresenta un elemento indispensabile per l’adempimento degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro.
Obblighi formativi per dirigenti e preposti
In passato, il comma 7 dell’articolo 37 già prevedeva obblighi formativi per dirigenti e preposti, che consistevano nella formazione adeguata e specifica, nonché nell’aggiornamento periodico, in relazione ai loro compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi saranno ora disciplinati dall’accordo che sarà adottato in sede di Conferenza permanente. In particolare, per garantire l’adeguatezza e la specificità della formazione dei preposti, le attività formative dovranno essere svolte in presenza e ripetute almeno ogni due anni, nonché ogni volta che sia necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o dell’emergere di nuovi rischi. È importante notare che, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati in conformità con l’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, che non è stato modificato dal D.L. n. 146/2021.
Obblighi di addestramento
Un’altra novità introdotta dalla conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Secondo il comma 5 dell’articolo 37, l’addestramento deve essere svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Il legislatore ha specificato che l’addestramento comprende la prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, inclusi quelli di protezione individuale. Inoltre, l’addestramento deve includere l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro sicure. È necessario tenere traccia di tali interventi di addestramento in un apposito registro, che può anche essere informatizzato. Questi nuovi requisiti si applicano a partire dal 21 dicembre 2021. Pertanto, la mancanza di prova pratica o di esercitazione applicata richiesta dalla nuova normativa introdotta dal D.L. n. 146/2021 costituirà una violazione degli obblighi di addestramento.
In conclusione, è fondamentale essere consapevoli dei nuovi obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro. È consigliabile tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l’adeguamento alle normative vigenti e la sicurezza dei lavoratori.
Se sei interessato agli obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro, è importante tenerti aggiornato sulle ultime modifiche introdotte. Con il D.L. n. 146/2021, confermato dalla L. 215/2021, sono state apportate importanti modifiche all’articolo 37 del D.lgs 81/2008. La circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro datata 16.02.2022 fornisce alcuni utili chiarimenti al riguardo.
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